Rispondere alla domanda "Cosa dice la Costituzione sulla schiavitù?" è un po 'complicato perché le parole "schiavo" o "schiavitù" non sono state utilizzate nella Costituzione originale, e la parola "schiavitù" è molto difficile da trovare anche nella Costituzione attuale. Tuttavia, la questione dei diritti degli schiavi, della tratta degli schiavi e della schiavitù è stata affrontata in diversi punti della Costituzione; vale a dire, l'articolo I, gli articoli IV e V e il tredicesimo emendamento, che è stato aggiunto alla Costituzione quasi 80 anni dopo la firma del documento originale.
L'articolo I, sezione 2 della Costituzione originale è comunemente noto come il compromesso dei tre quinti. Ha affermato che gli schiavi contavano come tre quinti di una persona in termini di rappresentanza al Congresso, che si basa sulla popolazione. Il compromesso fu raggiunto tra coloro che sostenevano che gli schiavi non dovevano essere contati affatto e quelli che sostenevano che tutti gli schiavi dovevano essere contati, aumentando così la rappresentazione per gli stati schiavi. Gli schiavi non avevano il diritto di voto, quindi questa questione non aveva nulla a che fare con i diritti di voto; ha semplicemente permesso agli stati schiavi di contare gli schiavi tra i loro totali di popolazione. La legge sui tre quinti è stata, in effetti, eliminata dal 14 ° emendamento, che garantiva a tutti i cittadini pari protezione ai sensi della legge.
L'articolo I, Sezione 9, Clausola 1 della Costituzione originale proibiva al Congresso di approvare leggi che vietavano la schiavitù fino all'anno 1808, 21 anni dopo la firma della Costituzione originale. Questo era un altro compromesso tra i delegati del Congresso costituzionale che sostenevano e si opponevano alla tratta degli schiavi. L'articolo V della Costituzione garantiva inoltre che non vi sarebbero stati emendamenti che avrebbero abrogato o annullato l'articolo I prima del 1808. Nel 1807 Thomas Jefferson firmò un disegno di legge che aboliva la tratta degli schiavi, reso effettivo dal 1 ° gennaio 1808.
L'articolo IV, sezione 2 della Costituzione proibiva agli stati liberi di proteggere gli schiavi ai sensi della legge statale. In altre parole, se uno schiavo fuggiva in uno stato libero, a quello stato non era permesso di "scaricare" lo schiavo dal suo proprietario o di proteggere lo schiavo per legge. In questo caso, la formulazione indiretta utilizzata per identificare gli schiavi era "Persona tenuta al servizio o al lavoro".
Il 13 ° emendamento si riferisce direttamente alla schiavitù nella sezione 1:
Né la schiavitù né la servitù involontaria, tranne come punizione per il crimine di cui la parte deve essere stata debitamente condannata, devono esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo soggetto alla loro giurisdizione.
La sezione 2 conferisce al Congresso il potere di applicare la modifica per legge. L'emendamento 13 ha abolito formalmente la schiavitù negli Stati Uniti, ma non è venuto senza combattere. Fu approvato dal Senato l'8 aprile 1864, ma quando fu votato dalla Camera dei Rappresentanti, non ottenne il voto necessario per i due terzi per il passaggio. Nel dicembre di quell'anno, il presidente Lincoln fece appello al Congresso per riconsiderare l'emendamento. L'Assemblea ha fatto così e ha votato per approvare l'emendamento con un voto da 119 a 56.